davidelba ha scritto:sergioNMD ha scritto:Informati bene tu. Stiamo parlando delle ZTL o dei sentieri nei boschi?
Sono due cose diverse, giusto un filino.
Vorrei che la discussione fosse pacifica ed educata grazie
Mi confermi che nella vostra regione un mezzo elettrico non può circolare fuoristrada ?
Se prendi alla lettera la legge che vieta la circolazione a veicoli a motore e se si intende a motore anche un veicolo elettrico, hai ragione ma a quel punto dico che il motore elettrico non è un motore a scoppio che brucia combustibile e produce emissioni inquinanti per cui un eventuale verbale è contestabile.
Dalle vostra parti è vietata la circolazione alle biciclette ?
...quando ho preso la mia prima multa, ho chiesto direttamente alla Forestale (che qui c'è ancora, visto che il Corpo forestale è regionale e non è stato accorpato al Carabinieri): tecnicamente è multabile anche una bicicletta a pedalata assistita o una macchinetta a batteria per bambini... la legge è questa:
Legge regionale 22 aprile 1985, n. 17
Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione.
(B.U. 14 maggio 1985, n. 7 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)
Art. 1
1. Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente naturale e di difendere la proprietà e l'attività agricola, la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione, all'infuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge, come pure delle strade di accesso a luoghi pubblici o a strutture sportive, è disciplinata dalla presente legge.
Art. 2
1. E' vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, all'infuori delle strade citate al precedente articolo.
2. La circolazione e il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e ai loro famigliari e ospiti, a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per motivi di abitazione o dimora o di lavoro o di servizio, nonché alle persone disabili munite del contrassegno di cui al decreto del Ministero del Lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176 e alle persone aventi una invalidità superiore all'80 percento.
3. All'infuori di questi casi, coloro che desiderano accedere, a loro totale rischio, sul territorio di cui al primo comma devono munirsi di autorizzazione comunale, rilasciata dietro presentazione di domanda motivata.
4. Tale autorizzazione dovrà riportare l'identità della persona autorizzata e il numero di targa del suo veicolo, e avrà carattere temporaneo; dovrà inoltre indicare le strade per le quali è valida, come pure i motivi del rilascio.
5. In caso di necessità di circolazione per motivi di lavoro, di servizio o di studio, in più comuni, sulle strade vietate, l'autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda motivata, può essere sostituita da un attestato rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale.
5bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, nel caso in cui il transito si renda necessario per il recupero di esemplari della specie cervo abbattuti nel corso della stagione venatoria (1).
6. In occasione di manifestazioni, il Sindaco potrà, su richiesta degli organizzatori, derogare con decreto, per periodi e per strade determinate, al divieto di cui all'articolo 1.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può creare zone ben delimitate per la pratica di attività motoristiche. (2)