manuale scorpa
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thoor
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Messaggio Inviato: Mer Dic 30, 2009 9:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina

sulla lettera dice : la scorpa s.a dichiara di aver venduto il veicolo in meno di 5000 unita ed e' percio' escluso per l'anno 2007 dall'applicazione delle prescrizioni contenute nella direttiva2002/51/CE
 
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Messaggio Inviato: Mer Dic 30, 2009 9:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina

eh purtroppo si ...ma aparte quello cio' che mi urta e' il non poterla usare con tranquillita' .....




Mone ha scritto:
una moto non immatricolabile vale 1500€
se la tua l'hai pagata di più vai subito a batter cassa!!
 
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cassio
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Messaggio Inviato: Mer Dic 30, 2009 10:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina

è senz'ombra di dubbio euro2
non immatricolabile
di dove sei ?

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Messaggio Inviato: Gio Dic 31, 2009 1:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina

cassio ha scritto:
è senz'ombra di dubbio euro2
non immatricolabile
di dove sei ?



ciao e grazie del tuo tempo.....sono di ferrara....auguri di buon anno a te e alla tua famiglia
 
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Messaggio Inviato: Gio Dic 31, 2009 4:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina



 
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Messaggio Inviato: Gio Dic 31, 2009 4:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina

Cassio e' proprio una euro 2?????quello 03 e una coincidenza ?
 
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adany
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Messaggio Inviato: Gio Dic 31, 2009 4:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina

Ti conviene aspettare dopo le feste e sentire srg , cmque io penso che se del 2006 impossibile sia euro3 e quindi impossibile immatricolare , dovevano farlo prima , non avevano 150 euro?? , mha , va a capire le persone-...
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cassio
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Messaggio Inviato: Gio Dic 31, 2009 5:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina

Veicoli a motore a due o tre ruote: procedura di omologazione CE
L'Unione europea armonizza la legislazione degli Stati membri e applica una procedura di omologazione comunitaria dei veicoli a motore a due o tre ruote.

ATTO
Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio [Cfr atti modificativi].

SINTESI
La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o meno (ciascuna ruota dotata di un pneumatico individuale), destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti o entità tecniche. Essa non si applica ai seguenti veicoli:

•veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
•veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
•veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;
•veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
•veicoli già in uso prima dell'entrata in vigore della direttiva 92/61/CEE;
•trattori, macchine agricole o similari;
•biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kilowatt.
I veicoli oggetto della presente direttiva sono ripartiti come segue:

•ciclomotori: veicoli a due o a tre ruote dotati di un motore con cilindrata non superiore a 50 cm3 e con una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
•motocicli: veicoli a due ruote muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 e con una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
•tricicli a motore: veicoli a tre ruote muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 e con una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
•quadricicli: i veicoli la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 o 4 kW.
La direttiva chiarisce taluni aspetti amministrativi e completa le disposizioni contenute negli allegati della direttiva 92/61/CEE. A tal fine, essa introduce prescrizioni armonizzate per quanto riguarda, in particolare, la numerazione dei certificati di omologazione, nonché delle deroghe per i veicoli di fine serie e per i veicoli, componenti o entità tecniche progettati secondo nuove tecnologie non ancora coperte da disposizioni comunitarie.

Tutte le domande di omologazione sono presentate dal costruttore, dal fabbricante o dal rispettivo mandatario presso uno Stato membro.

Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente che soddisfi alle seguenti condizioni:

•il tipo di veicolo è conforme alle prescrizioni tecniche dei regolamenti particolari e corrisponde ai dati forniti dal costruttore riportati nell'elenco completo che figura nell'allegato della direttiva;
•il sistema (freni, dispositivi antinquinamento, ecc.), l'entità tecnica o il componente è conforme alle prescrizioni tecniche della direttiva particolare ad essi relativa e corrisponde ai dati forniti dal fabbricante che figurano nell'elenco completo presentato in allegato.
Il costruttore o il suo mandatario compilano un certificato di conformità per ciascun tipo di veicolo costruito conformemente al tipo omologato e per ciascuna entità tecnica o componente non di origine fabbricati conformemente al tipo omologato.

Gli Stati membri constatano che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche previste dalle direttive particolari e indicate su un certificato di omologazione. I costruttori possono redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato. Un veicolo dotato di tale certificato può essere immesso in commercio, venduto e immatricolato al fine di essere utilizzato nell'intera comunità.

Ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato deve comportare una marcatura così composta:

•il numero di omologazione;
•la lettera minuscola "e" seguita dal numero o dalla sigla che identifica lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione;
•il numero di identificazione del veicolo.
Il costruttore di un veicolo e il fabbricante di un'entità tecnica o di un componente sono responsabili della costruzione di ciascun veicolo o della fabbricazione di ciascuna entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato.

Se uno Stato membro constata che taluni veicoli, entità tecniche e componenti appartenenti ad un tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, esso può rifiutarne la vendita, la messa in circolazione o l'uso sul proprio territorio per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione e gli altri Stati membri ne vengono immediatamente informati.

Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi e di entità tecniche o componenti nuovi conformi alla presente direttiva. Possono essere immessi sul mercato, venduti ed utilizzati negli Stati membri soltanto i veicoli, le entità tecniche e i componenti conformi alla presente direttiva.

È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti relativi al settore dei veicoli a due o a tre ruote, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Gli allegati della direttiva contengono:

•un elenco delle prescrizioni ai fini dell'omologazione del veicolo;
•una scheda informativa;
•una scheda di omologazione CE di un tipo di veicolo;
•un certificato di conformità;
•una numerazione e marcatura;
•disposizioni per il controllo della conformità della produzione;
•risultati delle prove;
•veicoli di fine serie;
•una tabella di corrispondenza.
RIFERIMENTI
Atto Data di entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Direttiva 2002/24/CE [adozione codecisione COD 1999/0117] 09.05.2002 09.05.2003 GU L 124 del 09.05.2003



Atto(i) modificatore(i) Data di entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Direttiva 2003/77/CE 10.09.2003 03.09.2003 GU L 211 del 09.05.2003
Direttiva 2005/30/CE 17.05.2005 17.05.2006 GU L 106 del 27.04.2005
Direttiva 2006/120/CE 28.11.2006 30.09.2007 GU L 330 del 28.11.2006

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Messaggio Inviato: Ven Gen 01, 2010 12:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina

ciao Cassio ...mi sembra che tu mastichi piu' di me le leggi e le normative ..ho trovato questo in rete ......mi sembrano interessanti gi'articoli 14,15,16,17.....quel pezzo li ...se potessero riferirsi alla legge che haii riportato tu ,si potrebbe aprire una finestra ...con la collaborazione dei costruttori ...per immatricolare le ultime euro 2rimaste fuori....ma mi sembra troppo bello x essere vero....



MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2003
Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del
Consiglio. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).
(Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29/5/2003 - Suppl. Ordinario n. 86)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei
trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di
norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del
Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due a a tre ruote, come rettificato dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16
maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due e a tre ruote;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due
o a tre ruote e l'applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e
93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/14/CE che
adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che
adegua, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione del veicoli a motore e dei loro
rimorchi;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30
luglio 2002, concernente la semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle
omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi;
Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 124 del 9 maggio 2002, relativa all'omologazione dei veicoli
a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto:
a) si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonche'
ai loro componenti e alle loro entita' tecniche;
b) non si applica ai veicoli sottoindicati:
1) veicoli aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
2) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
3) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;
4) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
5) veicoli gia' in uso prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE;
6) trattori, macchine agricole o similari;
7) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada per il tempo libero, con tre ruote
simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori;
Cool biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 kW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo
raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, ne' ai loro componenti o entita' tecniche, salvo
che non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto;
c) non si applica all'approvazione del veicoli singoli. Tuttavia, nel caso di rilascio di approvazione di veicoli
singoli le omologazioni di componenti e di entita' tecniche sono accettate in quanto rilasciate ai sensi della
direttiva 2002/24/CE, recepita nell'ordinamento interno con il presente decreto, e non secondo le disposizioni
nazionali, dei singoli Stati membri della Comunita' europea, in materia.
2. I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in:
a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una
velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
1.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure
1.2) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
2.1) la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure
2.2) la cui potenza massima netta e' inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna,
oppure
2.3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e),
muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita'
massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a
50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h.
3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le
seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e
1) la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata;
o 2) la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna;
o 3) la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli
sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo
altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria
L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici,
e la cui potenza massima netta del motore e' infeniore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e
sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da
una direttiva CE particolare.
Art. 2
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «tipo di veicolo», un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti):
1) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e, ciclomotore a tre ruote L2e, ecc.
secondo quanto definito dall'art. 1);
2) costruiti dallo stesso costruttore;
3) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa parte inferiore della carrozzeria o
struttura a cui sono fissati i principali componenti;
4) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido, ecc.);
5) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore. Un tipo di veicolo puo' presentare varianti e
versioni;
b) «variante», un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche:
1) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base);
2) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine
di marcia non e' superiore al 20% del valore minimo;
3) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima
ammissibile non e' superiore al 20% del valore minimo;
4) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea);
5) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del
motore (nel caso di un motore a combustione interna) non e' superiore al 30% del valore minimo; 6) lo
stesso numero e disposizione dei cilindri;
7) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del
motore non e' superiore al 30% del valore minimo;
Cool lo stesso modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);
9) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico, ecc.);
c) «versione», un veicolo dello stesso tipo e variante ma che puo' includere uno qualsiasi degli
equipaggiamenti, componenti o sistemi elencati nella scheda informativa riportata nell'allegato II al presente
decreto a condizione che ci siano unicamente:
1) un valore per:
1.1) la massa in ordine di marcia;
1.2) la massa massima ammissibile;
1.3) la potenza del motore;
1.4) la cilindrata del motore;
e 2) una serie di risultati delle prove indicati in conformita' dell'allegato VII al presente decreto;
d) «sistema», qualsiasi sistema di un veicolo, quale i freni, l'apparecchiatura di controllo delle emissioni, ecc.
soggetto alle prescrizioni di una qualsiasi delle direttive CE particolari;
e) «entita' tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di scarico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle
prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso puo' essere omologato
separatamente ma soltanto in connessione con uno o piu' tipi di veicoli determinati ove la direttiva CE
particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
f) «componente», il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione, soggetto alle prescrizioni di una
direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso puo' essere omologato indipendentemente
da un veicolo ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
g) «direttiva CE particolare», l'atto con il quale la Comunita' europea ha adottato le prescrizioni tecniche ed
amministrative concernenti l'omologazione dei veicoli, dei sistemi, delle entita' tecniche e dei componenti, e
che e' stato recepito nell'ordinamento interno;
h) «omologazione», l'atto mediante il quale l'autorita' competente dello Stato italiano certifica che un tipo di
veicolo, di sistema, di entita' tecnica o di componente soddisfa tanto le prescrizioni tecniche del presente
decreto o delle direttive CE particolari quanto le verifiche previste nell'elenco esaustivo che figura
nell'allegato I al presente decreto relative all'esattezza dei dati forniti dal costruttore;
i) «ruote gemellate», due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle
superfici di contatto con il suolo, di tali ruote sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate
come ruota unica;
l) «veicoli a propulsione bimodale», i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema
di propulsione elettrico e sistema termico;
m) «costruttore», la persona o l'ente responsabile verso l'autorita' competente in materia di omologazione e
di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione, e della conformita'
della produzione. Non e' indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo
soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entita' tecnica soggetta al
procedimento di approvazione;
n) «autorita' competente», l'autorita' dello Stato italiano responsabile in materia di omologazione o di
approvazione dei veicoli, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del
trasporto terrestre;
o) «servizio tecnico», gli organismi tecnici designati dall'autorita' competente quali laboratori di prova per
l'esecuzione di prove o ispezioni in materia di omologazione o di approvazione, ossia i sottoelencati uffici
tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici:
1) Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - Roma;
2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi - Roma;
3) Centro prove autoveicoli - Torino;
4) Centro prove autoveicoli - Milano;
5) Centro prove autoveicoli - Brescia;
6) Centro prove autoveicoli - Verona;
7) Centro prove autoveicoli - Bolzano;
Cool Centro prove autoveicoli - Bologna;
9) Centro prove autoveicoli - Pescara;
10) Centro prove autoveicoli - Napoli;
11) Centro prove autoveicoli - Bari;
12) Centro prove autoveicoli - Palermo;
13) Centro prove autoveicoli - Catania.
Art. 3
1. Ogni domanda di omologazione e' presentata dal costruttore all'autorita' competente. Essa e'
accompagnata da una scheda informativa, conforme al modello contenuto nell'allegato II al presente
decreto, se trattasi di omologazione di un veicolo, o conforme al modello contenuto in un allegato o in
un'appendice di una direttiva CE particolare relativa al sistema, all'entita' tecnica o al componente in
questione, se trattasi di omologazione di sistemi, entita' tecniche o componenti, nonche' dai documenti
menzionati in detta scheda. Per uno stesso tipo di veicolo, di sistema, di entita' tecnica o di componente, tale
domanda puo' essere presentata presso un solo Stato membro della Comunita' europea.
Art. 4
1. L'autorita' competente omologa ogni tipo di veicolo, nonche' i sistemi, le entita' tecniche o i componenti
che soddisfino le seguenti condizioni:
a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive CE particolari e corrisponde ai dati forniti
dal costruttore quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I al presente decreto;
b) il sistema, l'entita' tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva CE particolare
che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto
nell'allegato I al presente decreto.
2. L'autorita' competente, prima di procedere all'omologazione, verifica, all'occorrenza in collaborazione con
le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea nei quali il prodotto e' realizzato o
introdotto nella Comunita' europea, che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI al presente decreto
affinche' i nuovi veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita
o in circolazione siano conformi al tipo omologato.
3. L'autorita' competente, all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti dello Stato membro nel
quale il prodotto e' realizzato o introdotto nella Comunita' europea, verifica che le disposizioni dell'allegato VI
al presente decreto continuino ad essere rispettate anche successivamente al rilascio dell'omologazione.
4. L'autorita' competente, nell'ambito della procedura di omologazione di un tipo di veicolo, accetta i
certificati di omologazione di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente rilasciati dagli altri Stati
membri della Comunita' europea, che corredano la domanda di omologazione di un tipo di veicolo, evitando
cosi' di procedere agli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 1 per i sistemi, le entita' tecniche e/o i
componenti gia' omologati.
5. La responsabilita' dell'omologazione di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente e' dell'autorita'
competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione stessa. L'autorita'
competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di
veicolo esegue il controllo della conformita' di produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorita'
competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea che ha rilasciato i certificati di omologazione di
sistemi, entita' tecniche o componenti.
6. Se l'autorita' competente ritiene che un veicolo, un sistema, un'entita' tecnica o un componente, pur
essendo conforme alle disposizioni del comma 1, costituisca tuttavia un grave rischio per la sicurezza
stradale, puo' rifiutare di concedere l'omologazione. Essa ne informa immediatamente gli altri Stati membri
della Comunita' europea e la Commissione indicando i motivi alla base della decisione del rifiuto.
Art. 5
1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l'autorita' competente compila il certificato di omologazione
riportato nell'allegato III al presente decreto e indica i risultati delle prove nelle rubriche appropriate del
modulo di cui all'allegato VII al presente decreto, accluso al certificato di omologazione.
2. Per ogni tipo di sistema, entita' tecnica o componente da essa omologato, l'autorita' competente compila il
certificato di omologazione riportato in un allegato o un'appendice della direttiva CE particolare relativa al
sistema, all'entita' tecnica o al componente in questione.
3. I certificati di omologazione di un veicolo, di un sistema, di un'entita' tecnica o di un componente sono
numerati conformemente al metodo descritto nell'allegato V, parte A, al presente decreto.
Art. 6
1. L'autorita' competente invia a quelle degli altri Stati membri della Comunita' europea, entro il termine di un
mese, copia del certificato di omologazione e degli allegati, per ogni tipo di veicolo che essa omologa o
rifiuta di omologare.
2. L'autorita' competente invia ogni mese a quelle degli altri Stati membri della Comunita' europea un elenco
delle omologazioni dei sistemi, delle entita' tecniche o dei componenti che ha concesso o rifiutato durante
quel mese.
Essa, inoltre, su richiesta delle autorita' suddette, invia alle stesse senza indugio copia del certificato di
omologazione e degli allegati per ogni tipo di sistema, entita' tecniche o componente.
Art. 7
1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di
conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte A, al presente decreto. Tale certificato
accompagna ciascun veicolo. L'autorita' competente puo' prescrivere, dopo averne informato le autorita'
competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione con almeno tre mesi di
anticipo, ai fini della tassazione del veicolo o per la compilazione del documento di immatricolazione, che sul
certificato di conformita' siano riportate indicazioni che non sono menzionate nel suddetto allegato IV, parte
A, purche' le stesse figurino espressamente nella scheda informativa. Il certificato di conformita' deve essere
emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta
mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del costruttore del veicolo apposto in filigrana.
2. Per ciascuna entita' tecnica o componente non d'origine prodotto conformemente al tipo omologato, il
costruttore compila un certificato di conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte B, al
presente decreto. Detto certificato non e' richiesto per le entita' tecniche o i componenti d'origine.
3. Nel caso in cui l'entita' tecnica o il componente da omologare soddisfi la sua funzione oppure presenti una
caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o piu'
prescrizioni puo' essere verificato soltanto quando l'entita' tecnica o il componente da omologare funzionano
in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito dell'omologazione dell'entita' tecnica o
del componente deve essere conseguentemente limitato. Il certificato di omologazione dell'entita' tecnica o
del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni
di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni e' verificato all'atto dell'omologazione del veicolo.
4. Fatte salve le disposizioni del comma 2, il titolare dell'omologazione di un'entita' tecnica o di un
componente rilasciata a norma dell'art. 4 e' tenuto ad apporre su ciascuna entita' tecnica o su ciascun
componente conforme al tipo omologato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se
la direttiva CE particolare lo prevede, il marchio di omologazione di cui all'art. 8. In quest'ultimo caso non e'
tenuto a compilare il certificato di cui al comma 2.
5. Il titolare del certificato di omologazione di un'entita' tecnica o di un componente che, a norma del comma
3, contiene restrizioni concernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entita' tecnica o per ciascun
componente prodotto informazioni dettagliate relative a tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di
montaggio.
6. Il titolare dell'omologazione di entita' tecniche di equipaggiamento non d'origine, rilasciata in connessione
con uno o piu' tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entita' tecniche informazioni dettagliate che
permettano di determinare tali veicoli.
Art. 8
1. Ogni veicolo prodotto in conformita' al tipo omologato reca un marchio di omologazione composto
conformemente alle sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione istituito dall'allegato V, parte A, al presente
decreto.
2. Ogni entita' tecnica ed ogni componente prodotti in conformita' del tipo omologato recano, se previsto
dalla direttiva CE particolare ad essi relativa, un marchio di omologazione conforme alle prescrizioni di cui
all'allegato V, parte B, al presente decreto. Il numero di omologazione di cui all'allegato V, parte B, punto
1.2., e' composto conformemente alla sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato V, parte A. Le
indicazioni contenute nel marchio di omologazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive
che consentano l'identificazione di talune caratteristiche proprie dell'entita' tecnica o del componente in
questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza, specificate nelle direttive particolari relative a
dette entita' tecniche o componenti.
Art. 9
1. Il costruttore e' responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascun sistema, di ciascuna entita'
tecnica o di ciascun componente in conformita' al tipo omologato. L'arresto definitivo della produzione
nonche' qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, deve essere comunicato dal
titolare dell'omologazione all'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione stessa.
2. Se l'autorita' competente ritiene che il cambiamento dei dati di cui al comma 1, non comporta la modifica
del certificato di omologazione esistente o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione ne
informa il costruttore.
3. Se l'autorita' competente constata che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa
giustifica nuove verifiche o nuove prove ne informa il costruttore ed effettua le verifiche o le prove. Nel caso
in cui queste verifiche o prove comportano una modifica del certificato di omologazione gia' rilasciato o la
compilazione di un nuovo certificato, l'autorita' competente ne informa le autorita' competenti degli altri Stati
membri della Comunita' europea a norma dell'art. 6.
4. In caso di modifica delle indicazioni che figurano nella scheda informativa, il costruttore presenta le pagine
modificate di questo documento all'autorita' competente che rilascia l'omologazione, indicando chiaramente
le modifiche apportate nonche' la data di sostituzione sulle pagine modificate. Il numero di riferimento della
scheda informativa viene modificato soltanto se le modifiche ad essa apportate implicano la modifica di uno
o piu' dei punti del certificato di conformita' di cui all'allegato IV (ad esclusione dei punti 19.1 e da 45 a 51
incluso) al presente decreto.
5. Nel caso in cui un certificato di omologazione cessi di avere validita' a causa dell'arresto definitivo della
produzione del tipo di veicolo omologato o del sistema dell'entita tecnica o del componente omologato,
l'autorita' competente, che ha rilasciato l'omologazione, lo comunica entro un mese alle autorita' competenti
degli altri Stati membri della Comunita' europea.
Art. 10
1. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti non sono conformi al
tipo da essa omologato, prende le misure necessarie per assicurare nuovamente la conformita' della
produzione al tipo omologato e comunica alle autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita'
europea le misure adottate che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione.
2. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti non sono conformi al
tipo omologato chiede all'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha
proceduto all'omologazione di verificare le diversita' riscontrate. La predetta autorita' competente che ha
proceduto all'omologazione esegue il controllo necessario nei sei mesi successivi alla data di ricezione della
richiesta e se accerta un difetto di conformita' adotta le misure di cui al comma 1.
3. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' europea si informano reciprocamente, entro il
termine di un mese, di qualsiasi revoca dell'omologazione concessa nonche' dei motivi che giustificano tale
provvedimento.
4. Nei casi in cui l'autorita' competente di uno degli Stati membri della Comunita' europea che ha proceduto
all'omologazione contesta il difetto di conformita' di cui e stato informato, le autorita' competenti degli Stati
membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione e' tenuta informata e
procede, ove necessario, alle consultazioni opportune al fine di pervenire ad una soluzione.
Art. 11
1. L'applicazione di eventuali equivalenze tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei
veicoli, sistemi, entita' tecniche e componenti stabilite nel presente decreto di recepimento della direttiva
2002/24/CE e nelle direttive CE particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi
terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunita' ed i paesi terzi sono adottate a seguito del
riconoscimento delle stesse da parte del Consiglio dell'Unione europea.
Art. 12
1. Se l'autorita' competente accerta che veicoli, sistemi, entita' tecniche o componenti appartenenti ad un
tipo omologato compromettono la sicurezza della circolazione stradale, essa puo', per un periodo massimo
di sei mesi, vietarne sul proprio territorio la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Essa informa
immediatamente le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione,
precisando i motivi della sua decisione.
Art. 13
1. Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione, di divieto di vendita o di uso di un veicolo, di
un'entita', tecnica o di un componente, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione del presente
decreto, e' motivata in maniera precisa. Tale decisione viene notificata all'interessato con l'indicazione dei
ricorsi giuridici previsti dalla legislazione nazionale e dei termini entro i quali i ricorsi stessi possono essere
proposti.
Art. 14
1. I nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici designati, dall'autorita' competente in materia di omologazione,
successivamente all'adozione del presente decreto e le procedure di prova per le quali ciascuno di essi e'
stato designato sono comunicati alla Commissione ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri della
Comunita' europea.
2. I servizi tecnici di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di
funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001) nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) un costruttore non puo' essere designato come servizio tecnico salvo i casi espressamente previsti dalle
direttive CE particolari;
b) ai fini del presente decreto, l'uso delle attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici non e' considerato
eccezionale purche' abbia il consenso dell'autorita' competente in materia di omologazione.
3. I servizi di un paese non facente parte della Comunita' europea possono essere notificati dall'autorita'
competente in quanto servizio tecnico designato solamente nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali
conclusi dalla Comunita' europea con il paese stesso.
Art. 15
1. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli
nuovi conformi al presente decreto. E' consentito presentare per la prima immatricolazione soltanto i veicoli
conformi alle disposizioni del presente decreto.
2. Non e' consentito vietare l'immissione sul mercato, la vendita e l'uso di entita' tecniche o di componenti
nuovi conformi al presente decreto.
E' consentito immettere sul mercato e vendere la prima volta, per la loro utilizzazione, soltanto le entita'
tecniche ed i componenti conformi al presente decreto. 3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) l'autorita' competente, su richiesta degli interessati, esenta dal rispetto di una o piu' prescrizione delle
direttive CE particolari i veicoli, i sistemi, le entita' tecniche o i componenti destinati:
1) a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unita' all'anno per tipo di veicolo, sistema
componente o entita' tecnica;
oppure 2) alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, ai servizi della
protezione civile, ai vigili del fuoco o agli addetti ai lavori pubblici, e comunica tali deroghe, entro il termine di
un mese a decorrere dalla data della loro concessione, alle autorita' competenti degli altri Stati membri della
Comunita' europea. Entro tre mesi le autorita' degli altri Stati membri decidono se accettare l'omologazione
dei veicoli da immatricolare sul loro territorio. Il certificato di tale omologazione non porta l'intestazione
«certificato di omologazione CE»;
b) le omologazioni nazionali concesse prima del 17 giugno 1999 restano valide fino al 17 giugno 2003.
I veicoli che beneficiano di questa deroga possono essere immessi sul mercato, venduti e messi in
circolazione durante questo periodo ed il loro uso non e' limitato nel tempo. L'immissione sul mercato, la
vendita e l'uso dei sistemi, delle entita' tecniche e dei componenti destinati ai veicoli di cui sopra non e'
limitata nel tempo.
Art. 16
1. In deroga all'art. 15, commi 1 e 2, e' consentito, nel rispetto dell'allegato VIII al presente decreto,
immatricolare e vendere o immettere in circolazione veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui
omologazione non e' piu' valida. Questa possibilita' e' limitata ad un periodo di dodici mesi a decorrere dalla
data in cui l'omologazione ha cessato di essere valida. Il primo capoverso si applica soltanto ai veicoli che si
trovavano sul territorio della Comunita' europea e che erano accompagnati da un certificato di conformita'
valido rilasciato quando l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano
stati immatricolati o messi in circolazione prima che tale omologazione perdesse la validita'.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 a uno o piu' tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore
presenta domanda all'autorita' competente per la messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda
precisa le ragioni tecniche ed economiche che la giustificano. Entro tre mesi l'autorita' competente decide se
autorizzare o meno l'immatricolazione del tipo di veicolo in questione e, in caso affermativo, il numero delle
unita' ed accerta che il costruttore rispetti il disposto dell'allegato VIII al presente decreto. L'autorita'
competente comunica ogni anno alla commissione l'elenco delle deroghe accordate.
3. Per i veicoli, i componenti o le entita' tecniche concepiti secondo tecniche o principi incompatibili per loro
natura con uno o piu' requisiti di una o piu' direttiva CE particolare, si applica l'art. 8, comma 2, lettera c, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, come modificato dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 giugno 2002.
Art. 17
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva
92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, e' abrogato con effetto dal 9
novembre 2003. I riferimenti alla direttiva 92/61/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994 si intendono fatti alla direttiva 2002/24/CE che l'abroga e vanno letti secondo la
tabella di corrispondenza di cui all'allegato IX al presente decreto.
Art. 18
1. L'elenco degli allegati e gli allegati da I a IX al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Art. 19
1. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto decorre dal 9 novembre 2003. Tuttavia, su richiesta
del costruttore, il modello precedente del certificato di conformita' puo' essere utilizzato per altri dodici mesi a
decorrere da tale data.
2. A decorrere dal 9 maggio 2003 non e' consentito vietare la prima messa in circolazione dei veicoli
conformi al predente decreto.
Art. 20
1. Il presente decreto non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente al 9 novembre 2003 e non
impedisce le estensioni di tali omologazioni in base al decreto ministeriale, di recepimento di direttive CE, a
norma del quale sono state originariamente rilasciate. Tuttavia, a decorrere dal 9 novembre 2004 tutti i
certificati di conformita' emessi dal costruttore sono conformi al modello di cui all'allegati IV al presente
decreto.
Art. 21
1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli contemplati nel presente decreto, si applicano le disposizioni del
decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2002 in materia di codici nazionali di immatricolazione.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2003
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