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VARI ARGOMENTI SUL TRIAL - Tutor e rimorchio TATS

vpfabio - Sab Feb 12, 2011 7:33 pm
Oggetto: Tutor e rimorchio TATS
Come fa il tutor a riconoscere che quello che sto trainando è un rimorchio TATS e non un carrello appendice? Ricordo che con il primo il limite in autostrada è di 80 km/h con il secondo di 130 km/h. Dovendo fare un lungo viaggio la differenza è notevole... Chi mi sa dare qualche chiarimento?
adany - Sab Feb 12, 2011 9:58 pm
Oggetto:
Scrivi un cartello sopra la targa con scritto appendice, non sto scherzando , e cmque se ti arriva una multa e hi appendice fai ricorso e vinci 100% .
gianga - Sab Feb 12, 2011 10:50 pm
Oggetto:
adany ha scritto:
Scrivi un cartello sopra la targa con scritto appendice

...se è per trasportare la moto ricordati che i rimorchi appendice non possono farlo Rolling Eyes
giulio - Dom Feb 13, 2011 1:17 pm
Oggetto:
anche se è un appendice è in ogni caso un rimorchio ed è soggetto ai limiti di velocità dei rimorchi, 80 km/h

non si scampa ....

ciao
adany - Dom Feb 13, 2011 1:21 pm
Oggetto:
giulio ha scritto:
anche se è un appendice è in ogni caso un rimorchio ed è soggetto ai limiti di velocità dei rimorchi, 80 km/h

non si scampa ....

ciao


ti sbagli Giulio , appendice può viaggiare con gli stessi limit della vettura trainante essendo legata ad essa , infatti d ogni revisione si dovrebbe andare con carrello agganciato inquanto segnato da libretto , cosa che invece nessuno fà proprio perchè la legge è molto ingarbugliata . e nessuno sà nulla d preciso .
giulio - Dom Feb 13, 2011 2:08 pm
Oggetto:
ellebi ai vari saloni non è dello stesso tuo parere, però se puoi citare una fonte normativa che lo attesta allora siamo tutti più tranquilli.

Anch'io credevo che fosse un'estensione della vettura anche per i limiti ma non è così ...

Sarei contento di essere sconfessato, ciao
adany - Dom Feb 13, 2011 4:32 pm
Oggetto:
Eccoti la normativa e le differenze :

Carelli appendice.
Sono veicoli a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono trainabili dagli autoveicoli
Si considerano parte integrante dell'autoveicolo che li traina, purché rientranti nei limiti di massa e di sagoma previsti dagli articoli 61 e 62 dl 285/92
Non hanno targa propria come invece hanno i rimorchi
Debbono avere nella parte posteriore targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
Non sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 dl 285/92
Seguono le sorti dell'autoveicolo che li traina per le scadenze relative agli obblighi di revisione di cui all'art.80 del codice della strada
Possono essere agganciati solamente all'autoveicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il carrello appendice conserva la definizione del veicolo motrice (autovettura, autocarro, ecc.)


Limiti di velocità: quelli dell'autoveicolo che effettua il traino

Ultima riga dice tutto.
invece rimorchio:

Rimorchio "leggero"
cioè fino a 750 kg di portata complessiva autorizzata: in pratica, per effetto della portata dei carrelli appendice, i rimorchi leggeri spaziano fra i 401 e 750 kg di portata complessiva autorizzata
Questa definizione, non prevista dal codice della strada nella parte in cui definisce i tipi di veicoli, ha però senso per quanto concerne alcuni esenzioni in ragione della patente di guida di categoria E. La definizione iene ricavata dall'art.116 dl 285/92 comma 4.

I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t. Sono un veicolo a sé stante, con targa propria.
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno
Limiti di velocità: quelli degli autotreni
Rimorchio
Tutti i rimorchi Sono un veicolo a sé stante, con targa propria
Devono avere targa ripetitrice contenente i dati dell'autoveicolo che effettua il traino
Sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art.193/1 del codice della strada
Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome (anche se a volte coincidenti) rispetto al veicolo che li traina
Possono essere agganciati a qualsiasi autoveicolo compatibile.
Il veicolo formato dall'autoveicolo con agganciato il rimorchio prende la definizione di autotreno


Limiti di velocità: quelli degli autotreni
koki - Dom Feb 13, 2011 6:03 pm
Oggetto:
giulio ha scritto:
anche se è un appendice è in ogni caso un rimorchio ed è soggetto ai limiti di velocità dei rimorchi, 80 km/h

non si scampa ....

ciao


No apendice 130...rimorchio 80!!.
Un mio amico 3000 euro di multa tratto brescia bergamo per i tutor con il rimorchio!!, la polizia ha detto che se avevamo apendice bastava dargli i documenti come dimostrazione e toglievano la multa
giulio - Dom Feb 13, 2011 6:09 pm
Oggetto:
bene, significa che ellebi si sbaglia o è cambiato qualcosa, ma i portamoto come appendice ci sono?

FOrse qualche modello antico ....

ciao
adany - Dom Feb 13, 2011 6:48 pm
Oggetto:
Nuovi nn saprei . il mio deve essere anni 80 Smile
Roberto fiorentino - Dom Feb 13, 2011 7:15 pm
Oggetto: Appendice ?
Ma l'appendice può trasportare la moto da trial?
marco - Dom Feb 13, 2011 7:39 pm
Oggetto:
giulio ha scritto:
ma i portamoto come appendice ci sono?

FOrse qualche modello antico ....


io sapevo di no, ma in giro ce ne sono di taroccati
I fusi orari sono GMT
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