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VARI ARGOMENTI SUL TRIAL - Trasporto moto in auto

davide-88 - Gio Giu 16, 2011 7:10 pm
Oggetto: Trasporto moto in auto
ciao a tutti, ho una domanda......
su un auto, grande che sia, (tipo espace o simili...), si possono trasportare le moto da trial??
ora vado in giro con l'espace con due moto dentro... è comoda, ma mi è sorto il dubbio che non si possa farlo e che, nel caso mi fermassero, mi darebbero una multa della madonna....
voi sapete qualcosa a tal proposito?

grazie.
krups - Gio Giu 16, 2011 9:31 pm
Oggetto:
in teoria la tua macchina a libretto è adibita a trasporto di cose e di persone dunque anche delle moto. ma non credo che tu abbia la griglia divisoria tra abitacolo e bagaliaio.ti potrebbero fare una multa non perchè hai le moto,ma perchè non hai la griglia divisoria che ti protegge in caso di incidente,cioè impedisce che le moto ti arrivino in testa. se non modifichi la macchina,i carichi sono assicurati bene e non sporgono dall'abitacolo si può trasportare quasi tutto,tranne materiali pericolosi.....ciao.
adany - Gio Giu 16, 2011 10:16 pm
Oggetto:
Non puoi ... se fia cerca c'è un post dove spiegato gia tutto Wink
gianga - Ven Giu 17, 2011 6:27 am
Oggetto:
Se non la trasporti "conto terzi", se non ti impedisce la visibilità o le manovre di guida e se è ben assicurata in modo che non ti arrivi in testa in caso di frenata o altro la puoi trasportare.
Mio pensiero confermato da quello di un paio di pattuglie dei carabinieri a cui ho chiesto...
Se così non fosse che senso avrebbero i sedili ribaltabili posteriori delle auto?
pogopogo - Ven Giu 17, 2011 4:44 pm
Oggetto:
...la stradale ti potrebbe obiettare che il serbatoio della moto ha gli sfiati nell'abitacolo dell'auto... se trasporti un qualunque altro oggetto ingombrante questo problema non ce l'hai...
gianga - Ven Giu 17, 2011 5:35 pm
Oggetto:
Giusto, conviene allora svuotare completamente serbatoio e carburatore. Comunque il problema si pone anche con un furgone che non è certo a tenuta stagna tra cabina guida e vano di carico...
zugligeti - Ven Giu 17, 2011 6:57 pm
Oggetto:
adany ha scritto:
Non puoi ... se fia cerca c'è un post dove spiegato gia tutto Wink
ù

indi non potresti neanche col tuo cardenzone nero pitturato opaco a mano Laughing
dici che sul berlingo ci sata su un trial messo di traverso Rolling Eyes
adany - Ven Giu 17, 2011 7:01 pm
Oggetto:
io posso il mio è autocarro quindi adibito a trasporto cose , le auto NON POSSONO . berlingò ci sta benissimo .
zugligeti - Ven Giu 17, 2011 7:14 pm
Oggetto:
adany ha scritto:
io posso il mio è autocarro quindi adibito a trasporto cose , le auto NON POSSONO . berlingò ci sta benissimo .


pero' essendo auto non potrei trasportarrlo mmmmm
adany - Ven Giu 17, 2011 7:17 pm
Oggetto:
se immatricolato autocarro si testina.
Mr. Green olaola
zugligeti - Ven Giu 17, 2011 7:58 pm
Oggetto:
adany ha scritto:
se immatricolato autocarro si testina.
Mr. Green olaola


e ma posso immatricolarlo autocarro, anche se ci lascio i sedili passeggeri tipo auto normale .è un pour parle', non è che devo comprare il berlingo'
gianga - Sab Giu 18, 2011 7:14 am
Oggetto:
La questione autocarro si/no riguarda (dovrebbe riguardare...) la possibilità del trasporto merci conto terzi. Cioè se tu trasporti la tua moto nessuno può (dovrebbe...) dirti niente! La questione benzina nell'abitacolo mi pareva più insidiosa anche se facilmente risolvibile.

Ho visto il Kangoo Renault, ha dei sedili posteriori spettacolari in ottica trasporto moto olaola
davide-88 - Dom Giu 19, 2011 8:10 am
Oggetto:
grazie a tutti delle risposte.... vabe metterò il gancio traino a questo punto Smile
ghegu68 - Lun Giu 20, 2011 7:57 am
Oggetto:
Per quanto mi è stato riferito io che ho un furgone immatricolato come autocarro posso solo trasportare la moto che è di mia proprietà in quanto anche l’autocarro è intestato a me , ma non posso trasportare la moto di altri o portare altre persone . Ciò mi è stato riferito dall’agenzia dove ho fatto le pratiche per l’immatricolazione , poi mi è stato confermato da una pattuglia di servizio che ho interpellato .Ad un mio amico è stato sequestrato il libretto del furgone ( dalla Guardia di Finanza ) perché immatricolato come autocarro e trasportava un’altra persona con moto al seguito.
robytrial - Lun Giu 20, 2011 6:12 pm
Oggetto:
ghegu68 ha scritto:
Per quanto mi è stato riferito io che ho un furgone immatricolato come autocarro posso solo trasportare la moto che è di mia proprietà in quanto anche l’autocarro è intestato a me , ma non posso trasportare la moto di altri o portare altre persone . Ciò mi è stato riferito dall’agenzia dove ho fatto le pratiche per l’immatricolazione , poi mi è stato confermato da una pattuglia di servizio che ho interpellato .Ad un mio amico è stato sequestrato il libretto del furgone ( dalla Guardia di Finanza ) perché immatricolato come autocarro e trasportava un’altra persona con moto al seguito.

siamo proprio in italia !!!!!!!!!!
ufficio complicazioni cose semplici............
marbon60 - Lun Giu 20, 2011 6:30 pm
Oggetto:
La questione è un tantino complicata: se tu compri un autocarro e lo intesti ad una persona fisica e non detrai dalle tasse il mezzo come veicolo da lavoro e lo usi come useresti una vettura tu ci puoi fare quello che vuoi (puoi caricare moglie e figli, andare al mare, le moto degli amici così via)
Se invece il veicolo è intestato ad una società, o a una persona fisica titolare di partita iva che usa il mezzo per lavoro durante la settimana e scarica le spese (acquisto, gasolio, gomme, manutenzione) il mezzo può usarlo solo per lavoro e solo l'intestatario del mezzo o i suoi dipendenti ed il materiale che serve per l'attività.
In poche parole non è un problema di codice della strada, ma di evasione delle tasse....
Danyelle - Lun Giu 20, 2011 8:20 pm
Oggetto:
CIRCOLARE U.D.G. N.B86 - 14/12/99 - TRASPORTO PROMISCUO
.

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
U. di G. MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
Segreteria Tecnica

Roma, 14 dicembre 1999
Prot. n° 1927/FP3

CIRC. U. di G. n° B86

OGGETTO: Destinazione, ai sensi dell'art. 82 del codice della strada, dei veicoli M1. Trasporto di cose.

Pervengono numerosi quesiti al fine di conoscere quali effetti abbia prodotto il recepimento della Direttiva 98/14/CE, operato con D.M. 4 agosto 1998, recante procedure per l'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, in relazione ai contenuti dell'art. 54, comma 1, lett. c), del C.d.S. che classifica gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose.
In sostanza si chiede di conoscere se, in considerazione del fatto che la citata direttiva, in armonia ai principi comunitari nella materia, classifica due sole categorie di autoveicoli e segnatamente quella M (trasporto persone) e quella N (trasporto cose) e dovendosi ritenere tacitamente abrogato il comma 1, lett. c) dell'art. 54 del C.d.S., per effetto del combinato disposto dagli articoli 1, comma 1, e 229 del C.d.S., sia oggi non più effettuabile il trasporto promiscuo di persone e cose.
Al fine di chiarire i dubbi di cui in pressa si precisa che:
a) la categoria di veicoli per uso promiscuo, estranea alla cultura comunitaria in materia, non ha mai avuto proprie peculiari connotazioni, dovendosi considerare una specie del genere "categoria M1" (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), da cui non differiva se non per una semplice classificazione amministrativa che, per altro, avveniva a semplice richiesta degli interessati, per i veicoli di categoria M1, nuovi di fabbrica o già immatricolati;
b) il Ministero dei trasporti e della navigazione, cui compete stabilire le caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui gli stessi possono essere adibiti (combinato disposto dell'art.82, comma 7, del C.d.S. e dell'art. 243 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.), a suo tempo ha ritenuto idonei, dal punto di vista tecnico, i veicoli di categoria M1 anche al trasporto di cose. Ed è infatti in funzione di ciò che i veicoli per trasporto promiscuo venivano classificati tali senza necessità di alcun adattamento o allestimento e di conseguenza, come detto, con semplice operazione amministrativa e senza visita e prova (vedi circolare 122/86 del 1° luglio 1986);
c) al fine di utilizzare veicoli di categoria M1 anche per trasporto merci, non ostano norme relative al trasporto di cose in conto proprio (art. 83, comma 2, C.d.S.) o in conto terzi, fatto salvo in quest'ultima ipotesi l'obbligo di iscrizione all'albo.
Tutto cio premesso si chiarisce che, a seguito del recepimento della Direttiva citata in premessa, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art.54, comma 1, lett. c), del C.d.S., vengono assorbiti nelle "autovetture" di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54, comma 1, e pertanto i trasporti sin'ora effettuati con gli "autoveicoli per trasporto promiscuo" possono ora leggittimamente effettuarsi con le "autovetture" con le medesime modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del C.d.S..

IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
(dott. ing. Tullio D'ULISSE)



Con questa circolare, indirizzata anche al Ministero dell'Interno, è stato finalmente esplicitato(salvo improbabili prese di posizione di quest'ultimo Dicastero)un fatto ovvio e pacifico: che con le autovetture, nel rispetto delle caratteristiche del mezzo e delle regole codicistiche e di eventuali norme speciali(ad es.sanitarie), si possono trasportare anche merci, sia per conto proprio che per conto di terzi, senza altri vincoli.
Dovrebbero essere state opportunamente adeguate le procedure meccanografiche, si invitano comunque gli Associati a segnalare possibili difficoltà, specialmente sull'emissione di carte di circolazione autovettura "uso di terzi" per il trasporto appunto di cose per conto altrui.
Dalla nota si evince pure che non occorre più, in qualunque situazione, il cambio uso in promiscuo, tuttavia qualche problema di lettura potrebbe nascere per i veicoli non omologati 98/14: dare notizia in sede nazionale perciò qualora si verificassero casi - ancorchè improbabili - di pretese in sede di circolazione della classificazione promiscuo.
Dal punto di vista tributario vi sono conseguenze, nel senso che si direbbe superata la questione controversa della deducibilità ai fini reddito degli autoveicoli promiscui, postulando il D.T.T. che sono tecnicamente, giuridicamente e sostanzialmente autovetture(indipendentemente dunque da quanto è scritto sul libretto).
ghegu68 - Lun Giu 20, 2011 9:31 pm
Oggetto:
marbon60 ha scritto:
La questione è un tantino complicata: se tu compri un autocarro e lo intesti ad una persona fisica e non detrai dalle tasse il mezzo come veicolo da lavoro e lo usi come useresti una vettura tu ci puoi fare quello che vuoi (puoi caricare moglie e figli, andare al mare, le moto degli amici così via)
Se invece il veicolo è intestato ad una società, o a una persona fisica titolare di partita iva che usa il mezzo per lavoro durante la settimana e scarica le spese (acquisto, gasolio, gomme, manutenzione) il mezzo può usarlo solo per lavoro e solo l'intestatario del mezzo o i suoi dipendenti ed il materiale che serve per l'attività.
In poche parole non è un problema di codice della strada, ma di evasione delle tasse....


A quanto mi risulta non è così , io il furgone non l'ho intestato ad una società e non lo detraggo dalle tasse ma secondo la legge , indipendentemente dal dicorso dell'evasione fiscale non posso trasportare persone che non compaiano come cointestatari del libretto ( almeno così mi è stato riferito ).E' ovvio che anche se trasporto altre persone non commetto un reato di evasione fiscale , pertanto non rischio multe in tal senso .Tuttavia mi risulta sia vietato farlo i, noltre certe polizze assicurative non coprono i danni dei trasportati proprio perchè trattasi di autocarro.
gianga - Mar Giu 21, 2011 7:38 am
Oggetto:
Danyelle ha scritto:
c) al fine di utilizzare veicoli di categoria M1 anche per trasporto merci, non ostano norme relative al trasporto di cose in conto proprio (art. 83, comma 2, C.d.S.) o in conto terzi, fatto salvo in quest'ultima ipotesi l'obbligo di iscrizione all'albo.

omissis

Con questa circolare, indirizzata anche al Ministero dell'Interno, è stato finalmente esplicitato(salvo improbabili prese di posizione di quest'ultimo Dicastero)un fatto ovvio e pacifico: che con le autovetture, nel rispetto delle caratteristiche del mezzo e delle regole codicistiche e di eventuali norme speciali(ad es.sanitarie), si possono trasportare anche merci, sia per conto proprio che per conto di terzi, senza altri vincoli.


Mi pare abbastanza esaustivo e chiaro. Resta il dubbio su eventuali norme sanitarie specifiche a proposito degli sfiati benzina all'interno dell'abitacolo Neutral
adany - Mar Giu 21, 2011 9:44 am
Oggetto:
ghegu68 ha scritto:
marbon60 ha scritto:
La questione è un tantino complicata: se tu compri un autocarro e lo intesti ad una persona fisica e non detrai dalle tasse il mezzo come veicolo da lavoro e lo usi come useresti una vettura tu ci puoi fare quello che vuoi (puoi caricare moglie e figli, andare al mare, le moto degli amici così via)
Se invece il veicolo è intestato ad una società, o a una persona fisica titolare di partita iva che usa il mezzo per lavoro durante la settimana e scarica le spese (acquisto, gasolio, gomme, manutenzione) il mezzo può usarlo solo per lavoro e solo l'intestatario del mezzo o i suoi dipendenti ed il materiale che serve per l'attività.
In poche parole non è un problema di codice della strada, ma di evasione delle tasse....


A quanto mi risulta non è così , io il furgone non l'ho intestato ad una società e non lo detraggo dalle tasse ma secondo la legge , indipendentemente dal dicorso dell'evasione fiscale non posso trasportare persone che non compaiano come cointestatari del libretto ( almeno così mi è stato riferito ).E' ovvio che anche se trasporto altre persone non commetto un reato di evasione fiscale , pertanto non rischio multe in tal senso .Tuttavia mi risulta sia vietato farlo i, noltre certe polizze assicurative non coprono i danni dei trasportati proprio perchè trattasi di autocarro.


Ha ragiona Marbon .. se privato porti cio e chi vuoi . il mio è autocarro N1 6 posti e posso posrtare chi e cosa voglio visto che è intestato a persona fisica privata . il secondo mezzo che ho è intestato alla ditta e se non lo guido io non risponde nemmeno l'assicurazione .
Trial - Mar Giu 21, 2011 9:57 am
Oggetto:
Dalle mie parti mi han detto che se compravo un autocarro e la immatricolavo a me persona potevo portare moto mia e quella di altri ma di persone solo quelli della mia famiglia almeno così mi han detto all'Aci, così ho optato per una macchina con gancio e carrello annesso
gianga - Sab Giu 25, 2011 8:07 am
Oggetto:
Neppure smontare i sedili posteriori dell'auto dovrebbe creare problemi.
http://normativapolizialocale.fpcgil.net/uso_e_destinazione_dei_veicoli.htm
davide-88 - Sab Giu 25, 2011 7:20 pm
Oggetto:
olaola grazie a tutti per le risposte!
ma... come al solito, la conclusione è una: siamo proprio nel paese delle banane Smile
Danyelle - Gio Giu 30, 2011 8:13 am
Oggetto:
E che siamo il paese delle banane, lo possiamo vedere guardando come trasportano le moto negli altri paesi...... Evil or Very Mad

http://www.joehauler.com/singlehaulers/singlehaulers.shtml
massimoalberto - Ven Lug 01, 2011 3:40 pm
Oggetto:
Danyelle..ne ho visti attaccati ai camper, loro possono, giusto???
pogopogo - Sab Lug 02, 2011 9:17 am
Oggetto:
massimoalberto ha scritto:
Danyelle..ne ho visti attaccati ai camper, loro possono, giusto???


...perchè, il camper ha una legislazione particolare? Come sistemi, se non sono palesemente vietati, sono al limite del codice, a volte nessuno dice nulla, a volte ti trovano da dire... il portamoto trasversale va attaccato ad un gancio di traino, con targa ripetitrice e fanalini (e magari il pannello bianco/rosso dei carichi sporgenti), e non dovrebbe piu' rispettare le norme di sicurezza europee...
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